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REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I.  
del Comune di Chiusa di Pesio

approvato con delibera del C.C. N.23 IN DATA 25.11.1998 e
modificato con delibera del C.C. N. 13 del 22.02.2000 e
modificato con delibera del C.C. N. 37 del 16.11.2000

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 INDICE GENERALE  
Capo I - Norme Generali                                           torna sù

1 - Oggetto e scopo del regolamento.
2 - Soggetto passivo.
2 bis -abitazione principale e sue pertinenze
3 - Terreni considerati non fabbricabili.
3 bis - valore aree fabbricabili
4 - Fabbricati fatiscenti.
5 - Validità dei versamenti dell'imposta.
6 - Rimborsi

 

Capo II - Accertamento con adesione                       torna sù

7 - Accertamento con adesione.
8- Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
9 - Procedura per l'accertamento con adesione.
10 - Atto di accertamento con adesione.
11 - Adempimenti successivi.
12 - Perfezionamento della definizione.

 

Capo III  - Sanzioni                                                   torna sù
13 - Sanzioni ed interessi.
14 - Ritardati od omessi versamenti.
Capo IV  - Norme finali                                             torna sù

15 - Norme abrogate.
16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
17 - Entrata in vigore del regolamento.
18 - Casi non previsti dal presente regolamento.
19 - Rinvio dinamico.

 


STATUTO del Comune di Chiusa di Pesio
 
Capo I
NORME GENERALI                                                    torna sù
Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

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Art.2

Soggetto passivo.

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

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Art.2 bis

Abitazioni principali e sue pertinenze.

1 Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considera parte integrante dell'abitazione principale numero 1(una ) pertinenza anche se distintamente iscritta a catasto.

L'assimilazione opera alle seguenti condizioni:

- che il proprietario, o uno dei proprietari, o titolare di un diritto reale di godimento dell'immobile sia
altresì proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sulla pertinenza.
- che l'abitazione sia adibita da tale soggetto a residenza principale
- che sussista un rapporto di durevole asservimento della pertinenza all'abitazione adibita a residenza
principale.

2 Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, o la soffitta o la cantina, o la tettoia che siano ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.

3 Resta fermo che l'assimilazione di cui al 1° comma opera solo ai fini dell'applicazione della detrazione per l'abitazione principale, pertanto l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, può essere computata per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione princiaple medesima, appartenente al titolare di questa.

4 Alle pertinenze non si applica l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, pertanto per una pertinenza dell'abitazione principale è possibile applicare alla relativa imposta la detrazione spettante per l'abitazione principale fino ad esaurimento della stessa.
All'imposta relativa alle altre pertinenze non è possibile applicare tale detrazione.

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Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

1. 1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 50 % del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F. per l'anno precedente
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

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Art. 3 bis

Valore aree fabbricabili.

1- fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
annualmente dalla Giunta Municipale con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.

2- la deliberazione di cui al comma precedente avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori determinati per l'anno precedente anche per il successivo.

3- In fase di prima applicazione del presente regolamento la delibera di cui al comma 1 dovrà essere adottata entro il 31 gennaio 2001 e avrà efficacia dal 1° gennaio 2001.

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Art. 4

Fabbricati fatiscenti.

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30dicembre 1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche:

- immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'art.31 comma 1 lett.c) della legge 5.8.1978 n.547 ed ai sensi del vigente
Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti e non
vengano utilizzati per alcun uso.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio dell'imposta ridotta al 50%.
4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente
5. mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.


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Art. 5
Validità dei versamenti dell'imposta.

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

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Art. 6

Rimborsi

1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 31.12.1992 n.504 il contribuente può richiedere al Comune
2. il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.
3. Gli interessi nella misura di legge dovranno essere corrisposti dalla data della domanda di rimborso.

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Capo II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE                           torna sù
Art. 7

Accertamento con adesione.

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs. 30dicembre 1992, n.504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

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Art. 8
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

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Art. 9

Procedura per l'accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

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Art. 10

Atto di accertamento con adesione.

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

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Art 11

Adempimenti successivi.

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro sessanta giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 16 con le modalità di cui al precedente art.12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
1. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504.

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Art.12

Perfezionamento della definizione.

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.17.

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Capo III
SANZIONE                                                                torna sù
Art.13


Sanzioni ed interessi.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 140 per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di lire 100.000 (centomila). La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori per ogni semestre compiuto nella misura stabilita dalla legge.

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Art. 14


Ritardati od omessi versamenti.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

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Capo IV
NORME FINALI                                                          torna sù
Art.15

- Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

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ART. 16


- Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22della legge 7agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

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Art.17

Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione; unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

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Art.18

Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.

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Art.19

Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

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Per informazioni contatta gli UFFICI COMUNALI:
Piazza Cavour, n.10 - 12013 Chiusa di Pesio - Cuneo
tel. 0171 734009 - fax 0171 735339
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