INDICE GENERALE
Capo I - Norme Generali torna sù
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1 - Oggetto e scopo del regolamento.
2 - Soggetto passivo.
2 bis -abitazione principale e sue pertinenze
3 - Terreni considerati non fabbricabili.
3 bis - valore aree fabbricabili
4 - Fabbricati fatiscenti.
5 - Validità dei versamenti dell'imposta.
6 - Rimborsi
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Capo II - Accertamento con adesione torna sù
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7 - Accertamento con adesione.
8- Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
9 - Procedura per l'accertamento con adesione.
10 - Atto di accertamento con adesione.
11 - Adempimenti successivi.
12 - Perfezionamento della definizione.
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Capo III - Sanzioni torna sù
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13 - Sanzioni ed interessi. 14 - Ritardati od omessi versamenti.
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Capo IV - Norme finali torna sù
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15 - Norme abrogate.
16 - Pubblicità del regolamento e degli atti.
17 - Entrata in vigore del regolamento.
18 - Casi non previsti dal presente regolamento.
19 - Rinvio dinamico.
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| STATUTO
del
Comune di Chiusa di Pesio |
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Capo
I
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NORME GENERALI torna sù
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| Art. 1 |
Oggetto
e scopo del regolamento.
1. Il presente regolamento
integra le norme di legge che disciplinano l'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.504 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene
esercitata la potestà regolamentare attribuita
ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52
e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché
dell'art.50 della legge 27 dicembre 1997, n.449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate
ad assicurare che l'attività amministrativa persegua
i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità,
di efficacia e di pubblicità e con le procedure
previste per i singoli procedimenti.
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| Art.2 |
Soggetto
passivo.
1. Ad integrazione dell'art.
3 del D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504, e successive modificazioni,
per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita
da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è
dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
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| Art.2 bis |
Abitazioni
principali e sue pertinenze.
1 Agli effetti dell'applicazione
delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli
immobili, si considera parte integrante dell'abitazione
principale numero 1(una ) pertinenza anche se distintamente
iscritta a catasto.
L'assimilazione opera alle seguenti
condizioni:
- che il proprietario, o uno
dei proprietari, o titolare di un diritto reale di godimento
dell'immobile sia
altresì proprietario o titolare di un diritto
reale di godimento sulla pertinenza.
- che l'abitazione sia adibita da tale soggetto a residenza
principale
- che sussista un rapporto di durevole asservimento
della pertinenza all'abitazione adibita a residenza
principale.
2 Ai fini di cui al comma 1,
si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto,
o la soffitta o la cantina, o la tettoia che siano ubicati
nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale
è sita l'abitazione principale.
3 Resta fermo che l'assimilazione
di cui al 1° comma opera solo ai fini dell'applicazione
della detrazione per l'abitazione principale, pertanto
l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale
capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale,
può essere computata per la parte residua, in
diminuzione dell'imposta dovuta per la pertinenza dell'abitazione
princiaple medesima, appartenente al titolare di questa.
4 Alle pertinenze non si
applica l'aliquota agevolata prevista per l'abitazione
principale, pertanto per una pertinenza dell'abitazione
principale è possibile applicare alla relativa
imposta la detrazione spettante per l'abitazione principale
fino ad esaurimento della stessa.
All'imposta relativa alle altre pertinenze non è
possibile applicare tale detrazione.
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| Art. 3 |
Terreni
considerati non fabbricabili.
1. 1. Sono considerati
non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni
del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, i
terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari
conviventi, che conseguono, dall'attività agricola,
almeno il 50 % del reddito dichiarato ai fini I.R.PE.F.
per l'anno precedente
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno
essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori
diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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| Art. 3 bis |
Valore
aree fabbricabili.
1- fermo restando che il valore
delle aree fabbricabili è quello venale in comune
commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del
decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992, non
si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore,
nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta
per le predette aree risulti tempestivamente versata
sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti
annualmente dalla Giunta Municipale con propria deliberazione
da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno.
2- la deliberazione di cui al
comma precedente avrà efficacia a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche
si intendono confermati i valori determinati per l'anno
precedente anche per il successivo.
3- In fase di prima applicazione
del presente regolamento la delibera di cui al comma
1 dovrà essere adottata entro il 31 gennaio 2001
e avrà efficacia dal 1° gennaio 2001.
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| Art. 4 |
Fabbricati
fatiscenti.
1. Le caratteristiche di
fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili
con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione
della riduzione alla metà dell'imposta prevista
nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30dicembre
1992, n.504, come sostituito dall'articolo 3, comma
55, della legge 23 dicembre 1996, n.662, quando, per
l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione,
dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Si intendono tali fabbricati o le unità immobiliari
con le sottodescritte caratteristiche:
- immobili che necessitano di interventi di restauro
e risanamento conservativo e/o ristrutturazione
edilizia ai sensi dell'art.31 comma 1 lett.c) della
legge 5.8.1978 n.547 ed ai sensi del vigente
Regolamento Edilizio Comunale e che nel contempo risultino
diroccati, pericolanti e fatiscenti e non
vengano utilizzati per alcun uso.
3. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente
comma 1, riservate alla competenza del responsabile
del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita
domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi
della legge 4gennaio 1968, n.15, la circostanza prescritta
per ottenere il beneficio dell'imposta ridotta al 50%.
4. Il Comune si riserva la facoltà di verificare
la veridicità della dichiarazione presentata
dal contribuente
5. mediante l'Ufficio Tecnico Comunale ovvero mediante
tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
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| Art.
5 |
Validità dei versamenti dell'imposta.
1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili
eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente
eseguiti anche per conto degli altri.
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| Art. 6 |
Rimborsi
1. Ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 31.12.1992
n.504 il contribuente può richiedere al Comune
2. il rimborso delle somme versate e non dovute entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero
da quello in cui è stato definitivamente accertato
il diritto alla restituzione. Si intende come giorno
in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta
decisione definitiva.
3. Gli interessi nella misura di legge dovranno essere
corrisposti dalla data della domanda di rimborso.
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sù
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| Capo
II |
ACCERTAMENTO CON ADESIONE torna sù
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| Art.
7 |
Accertamento con adesione.
1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi
del D.Lgs.19 giugno 1997, n.218, per l'imposta comunale
sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento
con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con
adesione del contribuente è il funzionario responsabile
di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs. 30dicembre 1992,
n.504.
3. L'accertamento definito con adesione non è
soggetto ad impugnazione, non è integrabile o
modificabile da parte dell'ufficio.
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sù
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| Art. 8 |
Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione.
1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare
corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia,
ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale
sono indicati:
a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia
o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento
suscettibile di adesione;
b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per
eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma
precedente, il responsabile del servizio disporrà,
entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto
di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di
cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale,
può formulare, in carta libera, istanza di accertamento
con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente
comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta
la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini
per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle
imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta
giorni.L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto
che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta
rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza,
l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente
l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto
di cui al comma 2 perde efficacia.
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| Art.
9 |
Procedura per l'accertamento
con adesione.
1. L'accertamento con adesione del contribuente di
cui ai precedenti articoli 13 e 14 può essere
definito anche da uno solo degli obbligati, secondo
le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha
effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto,
denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.Il
valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore
effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono
escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti
nello stesso atto o dichiarazione.
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sù
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| Art. 10 |
Atto di accertamento con adesione.
1. L'accertamento con adesione è redatto con
atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente e dal responsabile del servizio o da un
suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun
bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione
si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori
imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente
dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare
della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.
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sù
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| Art
11 |
Adempimenti successivi.
1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento
con adesione è eseguito entro sessanta giorni
dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo
16 con le modalità di cui al precedente art.12.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta
del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di
numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo
della prima rata è versato entro il termine indicato
nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono
dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla
data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola
rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata,
il contribuente:
a) perderà il beneficio della riduzione della
sanzione;
b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura
del sette per cento per ogni semestre compiuto, calcolati
sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della
rata non versata.
1. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato
corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del
D.Lgs.30 dicembre 1992, n.504.
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sù
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| Art.12 |
Perfezionamento della definizione.
1. La definizione si perfeziona con il versamento di
cui al precedente articolo 17, comma 1, ovvero con il
versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine,
con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo
comma 5 dello stesso art.17.
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| Capo
III |
SANZIONE torna sù
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| Art.13 |
Sanzioni ed interessi.
1. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione
si applica la sanzione amministrativa del 140 per cento
del tributo dovuto, con un minimo di lire 100.000.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si
applica la sanzione amministrativa del 100 per cento
della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non
incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la
sanzione amministrativa di lire 100.000 (centomila).
La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti
la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,
ovvero per la mancata restituzione di questionari nei
sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte
ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla
commissione tributaria interviene adesione del contribuente
con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi
moratori per ogni semestre compiuto nella misura stabilita
dalla legge.
torna
sù
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| Art.
14 |
Ritardati od omessi versamenti.
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte
scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta
risultante dalle comunicazioni, è soggetto a
sanzione amministrativa pari al trenta per cento di
ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si
applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente
eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello
competente.
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| Capo
IV |
NORME FINALI torna sù
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| Art.15 |
- Norme abrogate.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso
contrastanti.
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| ART.
16 |
- Pubblicità del regolamento e degli atti.
1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22della
legge 7agosto 1990, n.241, sarà tenuta a disposizione
del pubblico perché ne possa prendere visione
in qualsiasi momento.
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| Art.17 |
Entrata in vigore del regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il primo
gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione;
unitamente alla deliberazione di approvazione viene
comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni
dalla sua esecutività ed è reso pubblico
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
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| Art.18 |
Casi non previsti dal presente
regolamento.
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento
troveranno applicazione:
a) le leggi nazionali e regionali;
b) lo Statuto comunale;
c) i regolamenti comunali.
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| Art.19 |
Rinvio dinamico.
1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate
per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali
e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione
del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
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