1.
La sala riunioni
situata al primo piano dell'ex sede municipale e le salette
del piano terreno, ristrutturato dal Comune di
Chiusa di Pesio, sono destinate, rispettivamente a riunioni
ed a mostre e altre manifestazioni. |
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2.
Possono essere organizzate all'interno dei predetti locali
riunioni, mostre ecc.. purché
le attività non abbiano carattere politico e partitico.
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3.
Le associazioni, gli enti,
i gruppi ed i singoli privati interessati possono
chiedere l'uso dei locali predetti, presentando
apposita istanza redatta in base allo schema predisposto dal
Comune e allegato al presente regolamento.
Compatibilmente con il numero delle istanze pervenute e con
la effettiva disponibilità dei locali,
l'Amministrazione concederà l'uso richiesto.
Il Comune concederà l'uso dei locali compatibilmente
con il numero delle istanze pervenute e, quindi, in base all'effettiva
disponibilità degli stessi, per il periodo di tempo richiesto
dagli interessati.
Qualora il numero delle domande non consentisse di soddisfare
contemporaneamente tutte le richieste, la Giunta Municipale,
con primo atto, redigerà un'apposita graduatoria.
Le domane devono essere trasmesse al Comune
entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. |
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4.
Condizioni di concessione in uso della sala riunioni
al primo piano:
L'uso è concesso alle seguenti condizioni:
a) euro 5,16, per
un giorno o frazione di giorno, per il periodo 1° maggio
- 30 settembre di ogni anno;
b) euro 10,33 per un giorno o frazione
di giorno per il periodo 1° ottobre - 30 aprile di
ogni anno.
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5.
Condizioni di concessione in uso della sala riunioni al piano
terra:
La concessione in uso è rilasciata alle seguenti condizioni:
a) euro 2,58 per un giorno o frazione
di giorno per il periodo 1° maggio - 30 settembre
di ogni anno.
b) euro 5,16 per un giorno o frazione
di giorno per il periodo 1° ottobre - 30 aprile di
ogni anno.
c) per Enti, la Giunta Municipale delibera
di volta in volta. |
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6.
Le persone autorizzate all'uso dei locali di proprietà
del Comune, dopo aver provveduto in merito agli adempimenti
previsti dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento, possono
ritirare le chiavi presso gli Uffici Comunali e dal quel
momento e per tutto il periodo della concessione sono direttamente
responsabili del corretto uso dei locali e di tutto il materiale
in essi contenuto.
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7.
La responsabilità del concessionario non è configurabile
qualora intervengano fatti particolari durante la concessione
in uso. Tali fatti sono riconducibili esclusivamente a situazioni
che si verificano quando i locali sono chiusi al pubblico o
nelle ore notturne. |
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8.
Nessuna responsabilità può
essere accollata al Comune per furti o danneggiamenti
che si riferiscano a materiale depositato od esposto dal concessionario
durante il periodo della concessione dell'uso dei locali.
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9.
Il concessionario è responsabile, per la corretta
e diligente utilizzazione dei locali e di tutto il materiale
eventualmente messo a disposizione dell'Ente concedente. |
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