A chi è rivolto
La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte e, quindi, è dovuta dal soggetto utilizzatore dell’immobile [art. 1, comma 642, della legge 147/2013].
Il tributo è quindi dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati, con vincolo di solidarietà fra i componenti il nucleo familiare o di coloro che usano in comune locali o le aree stesse. Per occupazione si intende anche la sola disponibilità materiale dei locali e delle aree.
Contattando l’ufficio TARI è possibile ottenere informazioni per la corretta presentazione della dichiarazione di iscrizione, di variazione o di cessazione, le modalità di pagamento, l’eventuale ravvedimento operoso, le agevolazioni o riduzioni in essere e la corretta compilazione della modulistica da presentare, le eventuali richieste di rimborso o gli avvisi di accertamento ricevuti.
Descrizione
Dal 1° gennaio 2014 la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, art. 1, commi 639 e seguenti ha disciplinato la Tassa sui Rifiuti (TARI).
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani [art. 1, comma 641, della legge 147/2013].
Come fare
Dichiarazione
Sussiste l’obbligo di dichiarazione nei seguenti casi (entro il 30 giugno dell’anno successivo a cui si sono verificati gli eventi):
- inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione di locali (iscrizione);
- variazione degli immobili posseduti, occupati o detenuti;
- verificarsi o venir meno dei presupposti per il riconoscimento delle riduzioni previste dal regolamento;
- decesso del contribuente, da parte dei familiari conviventi, dei co-obbligati o degli eredi;
- cessazione del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali (cessazione).
La richiesta di attivazione del servizio (dichiarazione di iscrizione) deve essere presentata dall’utente entro
90 giorni solari dalla data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dell’immobile. Tuttavia, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni senza incorrere in sanzioni è fissato al
30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.
La dichiarazione dovrà essere presentata preferibilmente:
- via e-mail all’indirizzo tributi@comunechiusadipesio.it;
- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo chiusa.di.pesio@cert.ruparpiemonte.it;
Nel caso in cui non sia possibile inviare la dichiarazione tramite posta elettronica o posta ordinaria, la stessa potrà essere consegnata all’ufficio Tributi.
Versamento
L’ufficio invia annualmente ai contribuenti un avviso di pagamento con allegati gli Avvisi di pagamento PagoPA. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati contenuti nell’avviso di pagamento, provvedendo a comunicare all’Ufficio Tributi eventuali discordanze per l’aggiornamento della propria situazione tributaria.
La mancata ricezione di tale avviso non esula il contribuente dall’obbligazione tributaria; pertanto, chi non ricevesse tale avviso è invitato a rivolgersi all’ufficio per verificare la propria situazione.
Cosa serve
Per la dichiarazione di iscrizione è necessario avere i dati catastali dell’immobile e documenti di identità.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Per la dichiarazione
Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio dell’anno corrente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo.
La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata dall’utente entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile. Tuttavia, il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni senza incorrere in sanzioni è fissato al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.
Per il versamento
I soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno in corso nelle seguenti rate, da versare:
Prima rata: 31 luglio;
Seconda rata: 03 dicembre;
Rata unica: 31 luglio.
Quanto costa
Le tariffe sono articolate in utenze domestiche (immobili ad uso abitativo e relative pertinenze) e utenze non domestiche (immobili ad uso diverso da abitativo).
Le tariffe del tributo sono composte da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione. La quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
Il calcolo della tassa si compone quindi:
per le utenze domestiche di una Quota Fissa – determinata in base ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati – di una Quota Variabile – determinata in base alla composizione del nucleo familiare;
per le utenze non domestiche di una quota fissa e di una quota variabile determinate in base: 1) all’attività economica svolta classificata in base ai codici ATECO; 2) ai metri quadri occupati, dichiarati o accertati.
Le utenze domestiche e non domestiche oltre alla tassa devono corrispondere la quota provinciale (TEFA), pari al 5% dell’imponibile, per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente.
A seguito della delibera n. 386/2023 di Arera, tutte le utenze devono corrispondere a decorrere dal 1° gennaio 2024, oltre alla tassa e alla Tefa, le seguenti componenti perequative:
UR1,a: Componente perequativa per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti: 0,10 euro/utenza;
UR2,a: Componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi: 1,50 euro/utenza;
dal 1° gennaio 2025 (in attuazione di quanto disposto dal DPCM 21 gennaio 2025, n. 24), deve essere corrisposta anche la componente perequativa UR3,a, pari a 6 euro/utenza, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 12/06/2026